Il recupero di anni scolastici avviene tramite l’esame di idoneità e può essere sostenuto, secondo le disposizioni della vigente normativa scolastica. .
Il Decreto Legislativo 297/1994 – Art. 193 e dall’O.M. 90/2001 – Art. 19 prevede dei precisi requisiti per accedere all’esame di idoneità:
- la data e l’anno scolastico di conseguimento del Diploma di Licenza Media;
la classe d’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il normale corso degli studi al fine di essere ammessi alla classe richiesta (obbligo di intervallo prescritto).
Esempio: se uno studente per esempio ha conseguito il Diploma di Licenza Media nell’anno scolastico 2012/13, potrà sostenere nell’anno scolastico 2015/16 esame di idoneità alla classe IV, mentre l’anno scolastico prossimo 2016/2017 l’idoneità alla classe V sino all’anno scolastico 2017/2018 ove potrà effettuare l’esame di Stato.
- Il compimento del diciottesimo anno di età;
Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo prescritto dal conseguimento del Diploma di licenza media gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età almeno entro il giorno precedente da quello di inizio degli esami di idoneità.
- Il compimento del ventitreesimo anno di età;
Sono dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio, gli studenti che hanno compiuto o compiranno nell’anno solare in cui sosterranno l’esame il ventitreesimo anno di età.
Le domande di ammissione agli esami di idoneità vanno presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni (O.M. 90/01 art 18). Chi si è ritirato entro il 15 marzo deve presentare tale domanda entro il 25 marzo. Domande tardive possono essere prese in considerazione se compatibili con l’organizzazione della scuola.